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La volontà di punizione da parte della persona offesa, necessaria - per effetto della Riforma Cartabia - nel reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, può essere riconosciuta dal Giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, tra cui la costituzione di parte civile

Argomento: Delle contravvenzioni di polizia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 11 maggio 2023, n. 19971)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…). (…) si osserva che, (…) è stata contestata sia la condotta delineata dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., laddove è detto che lo stesso mediante gli schiamazzi della clientela (…) disturbava anche in orario notturno il riposo delle persone, (…), sia quella di cui al comma secondo, laddove è precisato che il disturbo alla quiete delle persone proveniva nelle ore notturne dal rumore delle apparecchiature installate all’interno del locale bar da lui gestito. (…) si rileva quanto alla condotta di cui al comma secondo che la stessa è penalmente rilevante in quanto essa sia realizzata nell'esercizio di un mestiere od una professione che siano di per sé rumorosi; (…)  deve ritenersi che, in via astratta, anche la gestione di un bar, (…), può rientrare nella nozione di "mestiere rumoroso" (…); tuttavia, acciocchè tale attività, (…), travalichi i confini del fatto civilmente rilevante (…) è necessario che, nell'esercizio di essa, siano anche violate delle specifiche previsioni di legge ovvero delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti (…). (…), si rileva che nel caso di specie non è stato indicato nel capo di imputazione, né essa è in qualche modo ricavabile dall’esame del testo della motivazione della sentenza impugnata, quale sarebbe stata la norma di legge ovvero la disposizione della Autorità (…). (…). Vi è, piuttosto, da verificare (…), la eventuale incidenza che sulla procedibilità di essa ha avuto la recente introduzione del digs n. 150 del 2022, (…). (…), infatti, (…) il legislatore con il citato digs n. 150 del 2022 ha, fra l'altro, esteso il regime di procedibilità a querela di parte per un ampio numero di reati,(…).Fra tali reati, (…) sono state inserite- (…) - due ipotesi di reato contravvenzionale, cioè quelle previste dall'art. 660 cod. pen. e, appunto, dal primo comma dell’art. 659 cod. pen. Ora, (…), è indubbio che la stessa, trattandosi di disposizione di carattere processuale introducente in regime giudiziario più favorevole all'imputato, è applicabile anche ai processi in corso, fra questi compresi anche quelli pendenti in grado di legittimità. (…). Si tratta, pertanto, di [continua ..]

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